Cass. civ., 16 maggio 2024 n. 13561
Possono esistere patti parasociali che non si conformano al modello tipizzato dell’articolo 2341-bis del Cc. Tuttavia, per essere ritenuti patti parasociali, e dunque meritevoli di tutela giuridica analoga a quella riconosciuta espressamente ai patti indicati dall’art. 2341 bis c.c., occorre che il loro contenuto sia comunque finalizzato a regolare il comportamento che i soci intendono tenere all’interno della società nell’esercizio della funzione organica che essi svolgono per effetto della qualità rivestita. In altre parole, le obbligazioni contenute nel patto parasociale, cui certamente la società interessata è per definizione estranea, debbono tuttavia essere finalizzate a regolare il comportamento che i soci intendono vincolarsi a tenere nel momento in cui eserciteranno i poteri amministrativi loro spettanti all’interno dell’ente per effetto dell’esercizio della relativa qualità. Tale condizione è assolutamente necessaria per poter qualificare la pattuizione come patto parasociale: necessaria, si può aggiungere per completezza, ma non sufficiente, poiché il contenuto dell’obbligo regolato dal patto, per esser parasociale, deve comunque essere riconducibile al perseguimento di quegli effetti di stabilizzazione della governance societaria cui si riferisce espressamente l’art. 2341 bis c.c.,, che ha tipizzato la “causa” dei patti stessi, enucleandone le finalità e, per conseguenza, anche definendo l’ambito della relativa meritevolezza dell’interesse perseguito ex art. 1322 c.c.